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19 maggio 2021 - Condominio

Ecobonus-lavori-condominiali

L’agevolazione fiscale dell'Ecobonus è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa viene riconosciuta anche per i lavori condominiali, qualora essi contribuiscano a riqualificare energeticamente l'edificio, rendendolo allo stesso tempo più sicuro e confortevole. Vediamo quando e come sfruttare le detrazioni.

INDICE DEI CONTENUTI:

Ecobonus condominio: per quali interventi è possibile usufruire dell'agevolazione
Detrazione lavori condominiali
Ecobonus 110 per condomini e minicondomini
Bonus Facciate condominiali

 

Ecobonus condominio: per quali interventi è possibile usufruire dell'agevolazione?

Le detrazioni fiscali sono riconosciute per interventi di: 

  • Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • Miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi - schermature solari) 
  • Installazione di pannelli solari
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), impianti ibridi, generatori a biomasse e micro-generatori

 

Detrazione lavori condominiali

L'Ecobonus condominiale è un'agevolazione importante, da sfruttare se si vuole migliorare il comfort di chi vive in condominio. La percentuale di detrazione varia in base al tipo di intervento che si vuole realizzare ed è applicabile sia se i lavori vengono realizzati sulle parti comuni dell'edificio (ad esempio la facciata o il tetto) sia se interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

  • Detrazione 50% per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno in classe A o generatori di calore alimentati a biomasse
  • Detrazione 65% per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione del cappotto termico

 

L'Ecobonus lavori condominiali riconosce una detrazione maggiore nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni permettano di raggiungere determinati indici di prestazione:

  • Detrazione 70% se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
  • Detrazione 75% quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

 

Tutte queste detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Se l'edificio condominiale oggetto dei lavori di riqualificazione è situato in una zona sismica di tipo 1, 2 o 3, e gli interventi sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, è possibile usufruire di un'ulteriore maggiorazione della detrazione:

  • Detrazione 80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • Detrazione 85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico

 

In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e l'ammontare spettante dalle detrazioni spese condominiali andrà sempre ripartito in 10 rate annuali di pari importo o, eventualmente, ceduto a fornitori o istituti di credito (si parla, in questo caso, di cessione del credito).

 

Ecobonus 110 per condomini e minicondomini

L'Ecobonus 110, noto anche come Superbonus, permette di recuperare fino al 110% delle spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali quali:

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione (con efficienza parti almeno alla classe A di prodotto), a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici) anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi a sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione o a collettori solari
  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superare al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari, purché funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall'esterno

Questi interventi sono definiti trainanti e l'importo di detrazione spettante viene calcolato su un limite di spesa, stabilito dalla normativa, in base al tipo di intervento e alle dimensioni del condominio.

  • Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva il limite di spesa è di 20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, nel caso di condomini fino a 8 appartamenti. Se l'immobile ha più di 8 unità, l'importo riconosciuto è di massimo 15.000 euro moltiplicati per le UI. 
  • Per quanto riguarda l'isolamento termico, invece, il limite di spesa è di 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, nel caso di minicondomini (da 2 a 8 appartamenti) e di 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari, nel caso di condomini con più di 8 UI.

Agli interventi trainanti si aggiungono poi gli interventi trainati tra i quali rientrano tutti quelli di efficientamento energetico già inclusi nell'Ecobonus.

Il Superbonus 110 edifici condominiali è valido fino al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024, 65% fino al 31 dicembre 2025) e vale sia per i condomini che per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario. L'ammontare spettante della detrazione può essere ceduto all'impresa che esegue i lavori o a una banca (tramite la cessione del credito), oppure recuperato nella dichiarazione dei redditi ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

 

Bonus Facciate Condominiali

Dal 2020 è inoltre possibile usufruire del Bonus Facciate per la ristrutturazione e riqualificazione esterna del condominio.

La detrazione consente di recuperare fino al 60% della spesa sostenuta per gli interventi effettuati sull’involucro della casa o del condominio, purché l'edifico sia situato in zone definite densamente abitate (A o B) come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968 della legge di bilancio 2020, o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

A proposito di facciate condominiali, leggi anche questo articolo in cui diamo alcuni consigli tecnici per il rifacimento e la ristrutturazione.

Intervenire sulla facciata condominiale permette di:

  • Migliorare l’estetica dell'edificio con la ritinteggiatura della facciata
  • Risolvere problemi di ordine strutturale (crepe e fessure nei muri, calcestruzzo danneggiato)
  • Risparmiare energia favorendo l’isolamento termico dell'edificio, nel caso si propenda per il cappotto termico o per la tinteggiatura con particolari vernici nanotecnologiche termoisolanti a basso spessore

Scopri per quali lavori è possibile sfruttare il Bonus Facciate 2022.

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Stefano Silvestrin

Scritto da Stefano Silvestrin

Da oltre 10 anni mi occupo della distribuzione di materiali nanotecnologici per l’edilizia, seguo processi industriali applicativi, nel mondo della ceramica e dei pannelli fotovoltaici, individuando le reali possibilità applicative delle nanotecnologie per dare risposte concrete per l’efficientamento energetico degli edifici. Materiali a basso spessore e nanotecnologici per la protezione delle superfici sono la mia specialità.