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01 aprile 2020 - Bonus Facciata

bonus-facciata-90-per-cento

Hai sentito parlare del bonus facciata 90 per cento o bonus facciata 2020? Adesso in realtà dovremmo chiamarlo bonus facciata 60, visto che la percentuale di spesa detraibile è scesa al 60%. Nonostante ciò, è ancora un'alternativa conveniente se devi sistemare la facciata di un edificio.

Vuoi sapere il bonus facciata come funziona e per cosa puoi utilizzarlo?

Sei sulla pagina giusta!

 

Partiamo dalle base e definiamo di cosa stiamo parlando. Il bonus facciata 90 per cento, che dal 2022 è diventato bonus facciata 60 per cento, è una detrazione delle spese sostenute per i lavori che riguardano la manutenzione e la riqualificazione delle pareti esterne di un edificio.

Qualsiasi edificio? Sì e No.

 

  • Sì, perché ogni tipologia d’immobile usufruisce del bonus facciata, dall’abitazione indipendente al condominio, passando per gli edifici vincolati.
  • No, perché hanno accesso alla detrazione solo gli edifici situati in zona A (centri storici) e B (edificato pari o superiore al 12,5% e densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq) come individuato dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

 

Bonus facciata e risparmio energetico

Il bonus facciata 60 per cento vale per le spese sostenute entro l’anno 2022 relative al recupero o restauro della facciata esterna di un edificio e, in più, anche per lavori che migliorano l’efficienza termica o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della “superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.

 

Riguardo a quest’ultima tipologia di lavori, atti a garantirti un maggior isolamento termico, l’Agenzia delle Entrate afferma che devono necessariamente essere rispettate due direttive per accedere pienamente al Bonus Facciata 2022:

  • I requisiti relativi all’Ape (attestato di prestazione energetica), indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (cosiddetto decreto «requisiti minimi», il quale detta le metodologie di calcolo dell’Ape);
  • I requisiti dei valori di trasmittanza termica delle strutture che compongono l’involucro edilizio, previsti dalla tabella 2 dell’allegato B al decreto 11 marzo 2008, come modificato dal decreto del 26 gennaio 2010.

 

La trasmittanza termica è un valore che indica la possibilità di scambio di calore tra l’interno e l’esterno: più è bassa, più un edificio trattiene energia termica.  

Per comprendere al meglio questo processo e il bonus facciata come funziona e abbassare i valori di trasmittanza della tua casa, ti suggeriamo l’assistenza tecnica di professionisti del settore che verifichino in maniera approfondita e certificata il rispetto dei requisiti comunicandoli all’Enea (per i quali si applicano gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dal cosiddetto “ecobonus”).

Clicca qui per contattare subito il professionista e valutare la fattibilità del tuo progetto.

 

Comunque, quando si parla di bonus facciata in ottica di efficienza energetica e isolamento termico, uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione è quello degli spessori.

Secondo il comma 220 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, infatti, se l’intervento riguarda superfici consistenti d’intonaco superiori al 10% delle cosiddette “superfici opache disperdenti”, esse devono essere ricostruite con materiali che garantiscano per ciascuna zona climatica di appartenenza un valore di trasmittanza termica non superiore a quelli indicati nella Tabella 2 dell’allegato B del DM 11/3/2008.

 

Tale valore si può ottenere:

  • Attraverso isolamento termico fatto dall’interno, difficilmente praticabile (se non addirittura impossibile) quando parliamo di edifici vincolati ad esempio;
  • Attraverso l’applicazione sulle facciate esterne di idonei pannelli isolanti, dello spessore minimo di 7/8 cm, anch’essi difficilmente applicabili quando l’immobile è sotto la tutela della soprintendenza.

Considera che intervenire sugli spessori di una casa comporta lavori edili su più livelli: cambiare davanzali e soglie, ad esempio.

In alcuni edifici, di solito in zona A, sussistono inoltre dei vincoli che prevedono l’inalterabilità degli spessori delle facciate.

Questi due problemi trovano soluzione, oggi, nella nanotecnologia. Esistono infatti soluzioni innovative che offrono un’inerzia termica in un micro-rivestimento di soli 5 millimetri certificato in base alle norme UNI EN di riferimento italiano ed europeo. Questi manufatti rappresentano la soluzione ideale per il rifacimento della facciata di un edificio situato, ad esempio, in un centro storico, dove è impossibile modificare gli spessori.

A conti fatti, se il tuo obiettivo è isolare termicamente la casa, puoi valutare di usufruire del Superbonus 110%, anziché della detrazione bonus facciate. In questo modo puoi beneficiare di una percentuale maggiore (110% anziché 60%) e assicurarti un edificio energeticamente efficiente tutto l'anno, grazie a un rivestimento a basso spessore. 

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Questo articolo è stato scritto originariamente nel 2020 e aggiornato alle normative attuali.

Stefano Silvestrin

Scritto da Stefano Silvestrin

Da oltre 10 anni mi occupo della distribuzione di materiali nanotecnologici per l’edilizia, seguo processi industriali applicativi, nel mondo della ceramica e dei pannelli fotovoltaici, individuando le reali possibilità applicative delle nanotecnologie per dare risposte concrete per l’efficientamento energetico degli edifici. Materiali a basso spessore e nanotecnologici per la protezione delle superfici sono la mia specialità.