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13 ottobre 2020 - Superbonus 110

Materiali-per-isolamento-termico-

I materiali che possono beneficiare del Superbonus devono essere certificati. Il Decreto Rilancio DL 34/2020 ha creato nuove opportunità a beneficio di chi vuole effettuare lavori di efficientamento energetico. Il miglioramento termico dell’involucro edilizio è tra gli interventi agevolati con aliquota al 110%. Tuttavia, al contrario della semplicità con cui negli ultimi tempi viene promosso il Superbonus 110 %, ci sono aspetti molto più complessi da valutare, come le certificazioni sui materiali. Approfondiamo questi argomenti.

Sono moltissime le famiglie e gli studi professionali che richiedono informazioni in merito all’opportunità di effettuare dei lavori di isolamento sfruttando l’aliquota vantaggiosissima.

Non è tutt’oro quello che luccica e bisogna andare più in profondità sull’argomento rispetto a come viene abitualmente presentato su ogni media (tv, giornali, pubblicità). Dalla pubblicazione del DL Rilancio fino alla pubblicazione dei decreti attuativi è passato il messaggio che sia possibile ristrutturare casa senza tirare fuori un centesimo. Non è proprio così.

 

INDICE DEI CONTENUTI:

Sconto in fattura e cessione del credito

Materiali per isolamento termico: cosa prevede il Decreto

Requisiti minimi per isolanti termici

Progetto energetico

 

 

Sconto in fattura e cessione del credito

L'aspetto certamente più interessante del DL Rilancio, dal punto di vista delle famiglie, è rappresentato dall'art. 121 che ammette la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto in fattura e in credito d'imposta cedibile (cessione del credito a una banca).

Tuttavia ci sono ancora molti quesiti da approfondire.

Nel documento è specificato che per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Ma cosa significa asseverare? E quali sono i parametri da rispettare?

 

Materiali per isolamento termico: cosa prevede il Decreto

La norma prevede l’accesso al bonus con aliquota 110 % in caso di “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo", con un tetto massimo di:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

-  40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

-  30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Inoltre, per accedere al bonus è necessario assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

L’asseverazione di conformità è a tutti gli effetti un documento che ha rilevanza legale di fronte all’Agenzia delle Entrate. Per ottenerla, anche i materiali utilizzati durante i lavori, soprattutto se parliamo di materiale isolante per la coibentazione e l'isolamento degli edifici, devono necessariamente essere certificati.


Requisiti minimi per isolanti termici

Un recente chiarimento dell’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, specifica che l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus è condizionata al rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto 26/06/2015 e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010 (i cosiddetti CAM - Criteri Ambientali Minimi).

In particolare, questi decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanza in funzione delle zone climatiche (calcolato secondo la norma UNI EN ISO 6946). I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

L’ENEA specifica che:

“I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.lgs 106/2017. Il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014.

La norma di riferimento per questi materiali è la UNI EN ISO 10456:2008, espressamente citata nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, che indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle misure.

La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conducibilità λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.
In ogni caso vige ancora in Italia il DM 2 aprile 1998 che prescrive, nei casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione”.

Ripercorro il passaggio saliente: le prestazioni dei prodotti utilizzati per l’isolamento termico dovranno necessariamente essere provate dal produttore. Per valutare quali sono gli isolanti termici migliori non basta leggere la scheda relativa alle prestazioni, ma si deve andare oltre e controllare che i materiali siano certificati da un laboratorio accreditato o organismo di certificazione. Questa è condizione sine qua non per ottenere il Superbonus.

 

Progetto energetico

Le condizioni necessarie per rientrare negli incentivi promessi dal DL Rilancio sono tutt’altro che trascurabili, dato che il rischio è effettuare il lavoro in agevolazione e, a fronte di verifiche, avere la brutta sorpresa di dover versare l’intero ammontare della spesa.

Soluzione: affidarsi a un professionista qualificato che, dopo un colloquio per definire le necessità dell’edificio, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi di benessere del committente dei lavori e a quel punto redigere un progetto energetico da presentare e da allegare alla richiesta di cessione del credito per la banca.

Una corretta fase progettuale è fondamentale. Per iniziare il percorso occorre corretta informazione: la troverai nella guida alle detrazioni che abbiamo creato e che puoi consultare gratuitamente.

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Stefano Silvestrin

Scritto da Stefano Silvestrin

Da oltre 10 anni mi occupo della distribuzione di materiali nanotecnologici per l’edilizia, seguo processi industriali applicativi, nel mondo della ceramica e dei pannelli fotovoltaici, individuando le reali possibilità applicative delle nanotecnologie per dare risposte concrete per l’efficientamento energetico degli edifici. Materiali a basso spessore e nanotecnologici per la protezione delle superfici sono la mia specialità.