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03 agosto 2023 - Ristrutturazione edifici

Ristrutturazione e riqualificazione energetica- differenze e punti in comune

 

Spesso usati come sinonimi, ristrutturazione e riqualificazione energetica sono in realtà due concetti ben diversi. Essi raggruppano tipologie di interventi che possono essere realizzate sugli immobili (pubblici e privati), per migliorarne la struttura e l'efficienza. Vediamo quali sono le differenze e i punti in comune.

INDICE DEI CONTENUTI:

 

Cosa si intende per "ristrutturazione di un edificio"

In edilizia la ristrutturazione è l'insieme degli interventi volti al recupero del patrimonio immobiliare (case indipendenti o singole unità abitative) e riguardano, nello specifico:

  • interventi di manutenzione ordinaria (solo per i condomini)
  • interventi di manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti;
  • cablatura e interventi per il contenimento dell'inquinamento acustico;
  • installazione di impianti a fonti rinnovabili per il risparmio energetico;
  • misure antisismiche;
  • bonifica dell'amianto.

Le prime tre tipologie contengono, a loro volta, interventi più specifici che necessitano di alcuni chiarimenti.

Per manutenzione ordinaria si intendono: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti - anche strutturali - di un edificio e per realizzare e integrare servizi igienici e tecnologici, purché questi non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tra questi rientrano il rifacimento di scale e rampe, l'installazione di ascensori e gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Nel restauro e risanamento conservativo, invece, rientrano gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Tra questi, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali e gli interventi volti a eliminare e prevenire situazioni di degrado.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono invece compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. In questa tipologia rientrano la demolizione e ricostruzione, la modifica della facciata e la realizzazione di una mansarda o di un balcone.

L'isolamento della facciata con un sistema a cappotto può quindi rientrare in un intervento di ristrutturazione, ma è più facilmente classificabile come intervento di riqualificazione energetica.

 

Interventi per la riqualificazione energetica degli immobili

Per tutti gli interventi (edili e impiantistici) volti a ridurre i consumi energetici degli edifici si parla di riqualificazione energetica. Nello specifico rientrano in questa categoria:

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • l'installazione di impianti di cogenerazione;
  • l'installazione di collettori solari termici;
  • la sostituzione degli infissi;
  • la coibentazione delle strutture opache.

Questi interventi, come quelli per la ristrutturazione, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali che riassumiamo nel paragrafo successivo.

 

Bonus e agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche

Tutti gli interventi citati sopra, sia quelli relativi alla ristrutturazione sia quelli che rientrano nella riqualificazione energetica, beneficiano delle detrazioni fiscali. Nel primo caso si parla di Bonus Ristrutturazioni, nel secondo di Ecobonus.

Dal 1 luglio 2020, a seguito del Decreto Rilancio, è stata attivata una nuova detrazione chiamata Superbonus con la quale, dal 1° gennaio 2023, è possibile detrarre il 90% delle spese sostenute (fino al 2022 era il 110%) per gli interventi "notevoli" di Riqualificazione energetica sulle prime e seconde case.  Tra questi rientra anche l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro per oltre il 25% della superficie disperdente lorda o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari.

Abbiamo raccolto in una tabella le specifiche sulle singole detrazioni.

  BONUS RISTRUTTURAZIONI ECOBONUS  SUPERBONUS

Percentuale detrazione

50% 50% o 65%, a seconda del tipo di intervento eseguito 90% - 110%*
Limite di spesa 96.000 € per unità immobiliare limiti di spesa differenti, a seconda dell'intervento eseguito limiti di spesa differenti, a seconda dell'intervento eseguito
Modalità e tempistiche detrazione 10 quote annuali di pari importo 10 quote annuali di pari importo 4 o 10 quote annuali di pari importo

Scadenza

31/12/2024 31/12/2024 30/09/2023* - 31/12/2023
IVA agevolata 10% su prestazioni di servizi - per i beni, invece, fino a concorrenza del valore di prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi 10% 10%
Sconto in fattura / Cessione del credito Si Si NO

*a condizione che la data di attestazione del SAL 30% sia al 30/09/2022 

 

Isolamento termico: ristrutturazione o riqualificazione energetica?

L'isolamento termico degli edifici può quindi essere fatto rientrare in entrambe le casistiche perché si tratta sia di un intervento di manutenzione straordinaria (nel caso del rifacimento della facciata) sia di restauro conservativo (per gli edifici storici), ma può rientrare anche nella riqualificazione energetica se contribuisce al miglioramento della classe di efficienza dell'immobile. Ovviamente non è possibile godere di tutte le detrazioni contemporaneamente, ma bisognerà scegliere quella più conveniente (e ammissibile) in base al tipo di intervento.

Nel caso di Ecobonus e Superbonus, al fine di ottenere il beneficio occorre agire su edifici “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, in regola con il pagamento di eventuali tributi e dotati di “impianto di climatizzazione invernale". Inoltre, gli interventi posti in essere devono assicurare i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 “Edifici ad energia quasi zero” dell’Allegato 1 del Decreto “Requisiti Minimi” del 26.06.2015 e anche i materiali devono rispettare determinati criteri.

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Stefano Silvestrin

Scritto da Stefano Silvestrin

Da oltre 10 anni mi occupo della distribuzione di materiali nanotecnologici per l’edilizia, seguo processi industriali applicativi, nel mondo della ceramica e dei pannelli fotovoltaici, individuando le reali possibilità applicative delle nanotecnologie per dare risposte concrete per l’efficientamento energetico degli edifici. Materiali a basso spessore e nanotecnologici per la protezione delle superfici sono la mia specialità.